Una ditta individuale è apportata completamente, con tutti i suoi debiti e crediti, in una società a responsabilità limitata. È eseguita la perizia da un professionista nominato dal tribunale: questi valuta tutte le voci dell’attivo e del passivo della ditta, comprendendo i debiti e i crediti. Tali ultimi valori sono entrati a far parte dell’attivo e del passivo delle società a responsabilità limitata senza valori rettificativi da parte del perito. A distanza di tre anni la società a responsabilità limitata è fallita e l’Agen- zia delle entrate e l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) hanno emesso cartelle esattoriali nei confronti della ditta individuale conferente per debiti a suo tempo non pagati e regolarmente iscritti nella situazione di apporto e confermati dal perito. Tutte le comunicazioni dell’avvenuto apporto sono state comunicate all’Agen- zia delle entrate e all’INPS. È legittima l’emissione di tali cartelle esattoriali a nome della ditta individuale relati ve a debiti antecedenti la data di apporto, oppure le cartelle dovevano essere emesse a nome de la società conferitaria?
Quale tipo di gestione è previsto per il trattamento di fine rapporto (TFR) nel settore marittimo? È possibile prevederne un’erogazione mensile?
Una società di costruzioni ha esposto nel proprio conto economico (CE) del 2007 un importo per lavori in corso su ordinazione maggiore di quello contrattuale per richieste di altri lavori non riconosciuti dalla committenza. Tale importo maggiore ha concorso alla determinazione del reddito imponibile del 2007. Il 2 settembre 2008, nelle more del contenzioso civile, il consulente tecnico d’ufficio nominato dal tribunale ha depositato una perizia giurata con cui riconosce parte dei maggiori lavori eseguiti. L’importo riconosciuto è inferiore a quello indicato nel 2007 nel CE. In sede di bilancio 2008, in costanza di contenzioso, la società – il cui bilancio è certificato da una società di revisione – intende allineare l’importo dei lavori in corso da indicare nel conto economico con il valore individuato dal consulente tecnico d’ufficio. Quale deve essere il trattamento fiscale da riservare alla rimanenza finale? Quale alla rimanenza iniziale 2008 (finale 2007 maggiore dell’importo del consulente tecnico)? Come ci si comporta rispetto alla minore valutazione del lavoro nel CE? Qual è l’impatto sulla fiscalità differita?
Una società di costruzioni ha esposto nel proprio conto economico (CE) del 2007 un importo per lavori in corso su ordinazione maggiore di quello contrattuale per richieste di altri lavori non riconosciuti dalla committenza. Tale importo maggiore ha concorso alla determinazione del reddito imponibile del 2007. Il 2 settembre 2008, nelle more del contenzioso civile, il consulente tecnico d’ufficio nominato dal tribunale ha depositato una perizia giurata con cui riconosce parte dei maggiori lavori eseguiti. L’importo riconosciuto è inferiore a quello indicato nel 2007 nel CE. In sede di bilancio 2008, in costanza di contenzioso, la società – il cui bilancio è certificato da una società di revisione – intende allineare l’importo dei lavori in corso da indicare nel conto economico con il valore individuato dal consulente tecnico d’ufficio. Quale deve essere il trattamento fiscale da riservare alla rimanenza finale? Quale alla rimanenza iniziale 2008 (finale 2007 maggiore dell’importo del consulente tecnico)? Come ci si comporta rispetto alla minore valutazione del lavoro nel CE? Qual è l’impatto sulla fiscalità differita?